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Funzioni principali e fondamentali del consiglio comunale

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ex art. 42 Testo unico degli enti locali (TUEL)
(D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Attribuzioni dei consigli
Dispositivo dell’art. 42 TUEL

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

ex art. 25 Statuto Comunale
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell’Ente e delle aziende speciali, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3 del T.U. 267/2000;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

l) nomina delle Commissioni Consiliari;

m) partecipa, nei modi disciplinati dallo statuto, alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;

n) convalida e surroga dei consiglieri;

o) dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri;

p) nomina del Difensore Civico;

q) elezione del Collegio dei Revisori;

r) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;

s) ratifica dell’adesione del Sindaco agli accordi di programma che comportano variazioni degli strumenti urbanistici, da effettuarsi entro trenta giorni dall’accordo, a pena 15 di decadenza;

t) definizione degli indirizzi sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

u) determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondersi ai Consiglieri Comunali;

v) approvazione dei verbali delle sedute in conformità alle modalità stabilite nel regolamento;

w) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

2. Secondo le modalità stabilite dal regolamento, il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle proprie competenze, può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti al fine di favorire il buon andamento dell’attività del Consiglio ed il suo coordinamento con altri organi, enti ed associazioni.

3. Il Consigliere incaricato è tenuto a partecipare alle Commissioni Consiliari che trattino questioni che rientrino nell’ambito dell’incarico affidatogli.